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Legge 28/02/1985 n. 47
Art.44. Sospensione dei procedimenti Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'art.35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'art.15 della legge 06/08/1967 n. 765, attinenti al presente capo. "La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'art.21, ultimo comma, della legge 06/12/1971 n.1034". "Decorso il termine del 30-91986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente comma 1 perde efficacia" (sostituito dall'art.3, Legge 780/85). "I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati" (parte inserita dall'art.8, Legge 68/88). Capo V DISPOSIZIONI FINALI
Art.45. Aziende erogatrici di servizi pubblici (articolo abrogato dal D.P.R. 380/2001) "E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30/01/1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 04/01/1968 n.15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art.13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art.35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio". "Per le opere iniziate anteriormente al 30/01/1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 04/01/1968 n.15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30/01/1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo".
Art.46. Benefici fiscali (articolo abrogato dal D.P.R. 380/2001) In deroga alle disposizioni di cui all'art.41-ter della legge 17/08/1942 n. 1150, introdotto dall'art.15 della legge 06/08/1967 n.765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso. "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti la domanda non ha ancora ottenuto definizione" (sostituito dal comma 11 dell'art.2 quinquies, Legge 656/94). In deroga alle disposizioni di cui al citato art.41-ter della legge 17/08/1942 n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. "Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro 90 giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione" (frase così modificata dal comma 2 dell'art.9, Legge 68/88). La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art.15 della legge 06/08/1967 n. 765. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Art.47. Diritti dell'acquirente (articolo abrogato dal D.P.R. 380/2001) L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa. L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constatare da atto scritto.
Art.47-bis dichiarazioni dei rappresentanti "Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 04/01/1968 n.15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".
Art.48. Disposizione transitoria (articolo abrogato dal D.P.R. 380/2001) "Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'art.26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 30/06/1986" (come da proroga del comma 3 dell'art.1, Legge 780/85).
Art.49. Sanatorie regionali Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al comma 1 dell'art. 37 della presente legge.
Art.50. Variazioni di bilancio Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.51. Determinazione delle superfici "Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10/05/1977. Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente
art.34, comma 5, lett. e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'art.2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento". Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.
Art.52. Iscrizione al catasto Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art.6 del R.D.L. 13/04/1939 n. 652 (legge di conversione del 11/08/1939 n. 1249), e successive modificazioni e integrazioni. (comma abrogato dal D.P.R. 380/2001) Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto legge 13-4- 1939 n. 652, e successive modificazioni ed integrazioni, entro "il 31 dicembre 1996" (termine ulteriormente prorogato, dell'art.1, Legge 349/95), previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. "Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1992 (così prorogato dal comma 13 dell'art.3, Legge 66/92), l'ammenda prevista dall'art.31 del regio decreto legge 13/04/1939 n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/1939 n. 1249, e successive modificazioni ed integrazioni è elevata a L. 250.000" (così sostituito dall'art.4 della Legge 780/85).
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